Il privato cittadino che viene illegittimamente privato di un immobile a seguito di occupazione usurpativa da parte di una P.A. ha diritto alla restituzione dello stesso.
Tale diritto e’ sancito dal Consiglio di Stato che statuisce:
“In caso di occupazione acquisitiva o usurpativa, l’ intervenuta realizzazione dell’ opera pubblica non fa venire meno l’ obbligo dell’ amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso, posto che la realizzazione dell’ opera pubblica non e’ in grado di assurgere a titolo dell’ acquisto della proprieta’. Il diritto del proprietario alla restituzione del bene illegittimamente appreso, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi) della proprieta’, puo’ essere paralizzato solo per effetto di un contratto traslativo ed il un nuovo procedimento espropriativo anche secondo la nuova ipotesi di cui all’ art. 42-bis del testo unico espropriazione introdotto dall’ art. 34 comma 1 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011 n 111”