L’ Autorita’ Amministrativa ha l’ obbligo di comunicare l’ inizio di un procedimento amministrativo quale ad esempio la demolizione di un’ opera, la mancata comunicazione determina la violazione dell’ art. 7 della l. 241/1990.
Ecco la massima della sentenza:
La necessita’ di comunicazione dell’ avvio del procedimento ai destinatari dell’ atto finale e’ stata prevista in generale dall’ art. 7, l. n. 241 del 1990 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in piu’ fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell’ efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l’ adozione dell’ atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorita’ emanante. La portata generale del principio e’ confermata dal fatto che il legislatore stesso (art. 7 comma 1 ed art. 13, l. n. 241 del 1990) si e’ premurato di apportare delle specifiche deroghe (speciali esigenze di celerita’, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari) all’ obbligo di comunicare l’ avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluita’ in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso, anche se fosse stata osservata la relativa formalita’.